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Lo Studio | Chi siamo

Lo Studio è stato fondato nel 2010 dall’Avv. Luigi D’Errico con sedi in Napoli, Frattamaggiore e Cervinara.

Siamo specializzati in assistenza e consulenza legale nei settori del diritto civile, commerciale e societario, con una consolidata esperienza in ambiti come il diritto fallimentare, immobiliare e sportivo.

La collaborazione con professionisti provenienti da Studi Legali specializzati in branche giuridiche diverse e complementari, con presenza su tutto il territorio italiano, consente di fornire ai Clienti un’assistenza integrata, soluzioni veloci e di successo.

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Sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario e la deroga al diritto di conseguire in natura la parte dei bene spettante al coerede

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 del codice civile, il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 del codice civile, trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 del codice civile, non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33480

Coeredi e relativo diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota ereditaria competente ad essi

Qualora il testatore, ai sensi dell’art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal “de cuius”, secondo quanto previsto dall’art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3675

tag: Divisioni – Divisione ereditaria – Fatta secondo le norme del testatore – Norme per la formazione delle porzioni – Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. – diritti degli eredi – Conseguenze.

Divisibilità dei beni ereditari: bisogna tener conto dell’intera massa dei beni da dividere

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre – soprattutto – tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3694

tag: Divisione ereditaria – Diritto ai beni in natura – Asse ereditario comprendente un solo immobile – Comoda divisibilità – Condizioni. Divisione – Divisione ereditaria – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Immobili non divisibili

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

Quali sono le quote di successione per l’eredità?

Ai sensi dell’art. 565 c.c. nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (ai figli legittimi – cioè nati durante il matrimonio – e naturali – cioè in assenza di matrimonio) sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 c.c., i figli adottati e legittimati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. fratelli e sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato.

Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere.

L’art. 540 c.c. prevede che “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

Ecco le quote ereditarie relative alla successione:

Nel caso di coniuge e un solo figlio
1/2 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 1/2 al figlio

Nel caso di coniuge e due o più figli
1/3 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 2/3 ai figli

Quando non c’è il coniuge ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli che succedono in parti uguali

Quando non ci sono figli ma solo coniuge, ascendenti (genitori), fratelli e/o sorelle
2/3 al coniuge con diritto di abitazione sulla casa coniugale, 1/3 ascendenti e/o fratelli e sorelle

Quando c’è solo il coniuge e non ci sono figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle
l’eredità viene devoluta interamente al coniuge