Il superamento dell’esame di avvocato e lo svolgimento della professione forense non determinano automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.
Ad affermarlo è la Cassazione che respinge il ricorso di un padre separato, il quale riteneva di non dover più versare l’assegno di mantenimento alla figlia trentenne, che aveva completato il percorso di studi e iniziato a svolgere la professione di avvocato, con ancora però scarsi guadagni. Secondo la Corte l’età è si importante, così come lo svolgimento di una professione, ma ciò che consente di revocare l’assegno è il raggiungimento di una piena autosufficienza economica, fermo restando la possibilità per il genitore di chiedere la revoca dell’assegno ad autonomia raggiunta.
Sentenza Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19135