In tema di usucapione di un bene immobile, il possesso ad usucapionem è una situazione fattuale che non viene interrotta dall’apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli articoli 42 e 45 della legge fallimentare; dunque, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione exarticolo 88 della legge fallimentare sono inidonee ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli articoli 1165 e 1167 del Cc.
Cassazione civile sez. I – 08/09/2023, n. 26152 Fonte: Guida al diritto 2023, 42