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Delibere condominiali: ipotesi di nullità e di annullabilità

In tema di condominio negli edifici, devono considerarsi nulle le deliberazioni dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all’ oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’ oggetto. Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l’assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Sentenza Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942

Società di capitali, se non c’è convocazione del socio, la delibera è nulla

Cardini imprescindibili per la formazione della volontà sociale deliberativa sono due elementi:
1 – informazione preventiva dei soci relativa all’avvio del procedimento deliberativo;
2 – l’informazione sugli argomenti da trattare.
Se vi è stata inosservanza di tali prescrizioni, l’eventuale delibera è sanzionata con la nullità.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 22987/19