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Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

Quali sono le quote di successione per l’eredità?

Ai sensi dell’art. 565 c.c. nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (ai figli legittimi – cioè nati durante il matrimonio – e naturali – cioè in assenza di matrimonio) sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 c.c., i figli adottati e legittimati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. fratelli e sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato.

Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere.

L’art. 540 c.c. prevede che “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

Ecco le quote ereditarie relative alla successione:

Nel caso di coniuge e un solo figlio
1/2 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 1/2 al figlio

Nel caso di coniuge e due o più figli
1/3 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 2/3 ai figli

Quando non c’è il coniuge ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli che succedono in parti uguali

Quando non ci sono figli ma solo coniuge, ascendenti (genitori), fratelli e/o sorelle
2/3 al coniuge con diritto di abitazione sulla casa coniugale, 1/3 ascendenti e/o fratelli e sorelle

Quando c’è solo il coniuge e non ci sono figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle
l’eredità viene devoluta interamente al coniuge