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La società subentrata risponde dei danni ambientali causati dalla incorporata

“La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”.
Per i giudici amministrativi, in primo luogo, anche prima che venisse introdotto l’istituto della bonifica, con l’ art. 17 d.lg. n. 22 del 1997 , il danno all’ambiente costituiva un illecito civile, previsto dall’ art. 2043 c.c. Ciò chiarito, secondo il Collegio gli obblighi di bonifica sono trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante, in quanto la successione dell’incorporante negli obblighi dell’incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda*, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario.

*alla lettera “di chi [sono] i vantaggi, suoi [sono] anche gli svantaggi”, cioè “chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi”) è una espressione latina che indica il principio che gli oneri devono essere a carico di chi gode dei benefici di un bene. Applicazioni di questo principio si trovano, ad esempio, nel diritto italiano, nell’articolo 2049 c.c. che attribuisce ai padroni e ai committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Consiglio di Stato ad. plen. , 22/10/2019 , n. 10

Criterio di riparto tra giustizia sportiva e giustizia dello Stato

“Ai sensi dell’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante “disposizioni in materia di giustizia sportiva” e convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, esauriti i gradi della giustizia sportiva – e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi del precedente art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”
Sentenza Consiglio di Stato sez. V, 09/07/2019, n.4790

Sul sito c’è scritto “Vola gratis!”, ma il consumatore deve pagare un caro prezzo: è pratica commerciale scorretta

Il sito online che, per conto di un operatore del settore, offre un servizio di comparazione dei prezzi e di prenotazione di un volo e/o di un viaggio all inclusive deve fornire in modo chiaro, trasparente ed immediato il reale prezzo del prodotto desiderato, nonché tutte le informazioni utili per orientare la scelta del consumatore, comprese quelle relative al recesso e all’assistenza dei clienti. In caso contrario la condotta dell’operatore è una pratica commerciale sleale.  
(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6033/19; depositata il 2 settembre)