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Non è conforme alla legge la condotta di chi vende mascherine a prezzi fuori mercato

Il commerciante che ponga in vendita, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di emergenza nazionale, quale effetto della diffusione pandemica del Coronavirus, mascherine protettive (denotate FFP1, FFP2 e FFP3) a prezzi sproporzionati rispetto a qualsiasi margine fisiologico di speculazione, in assenza di giustificazioni correlabili a maggiori costi di produzione e in presenza di condizioni emergenziali, che hanno determinato un aumento esponenziale della domanda, pone in essere una condotta atta a influenzare il mercato di quei beni, considerando la situazione di emergenza sanitaria, le condizioni di psicosi della popolazione (per la carenza dei prodotti sul mercato e per la necessità di procurarli in tempi brevi) e in assenza di prezzi inferiori praticati dagli altri concorrenti sul mercato (nella specie, si trattava di mascherine protettive offerte in vendita sul sito Amazon a prezzi che presentavano ricarichi, rispetto al prezzo di acquisto, compresi tra il 1498 per cento ed il 1566 per cento). Sentenza del Tribunale di Bari , 28/04/2020.
Fonte: Foro it. 2020, 6, II , 411

Come fare per richiedere la sospensione del mutuo

La sospensione dei mutui è stata annunciata con il il Decreto Legge “Cura Italia”.

Clicca qui per scaricare il modulo di domanda per la sospensione

Il modulo di richiesta va trasmesso alla banca unitamente alla documentazione da allegare, riportata nello stesso modulo di domanda. Prima di inviare il modulo di domanda, è importante verificare che sia stato correttamente compilato e che sia completo di tutta la documentazione necessaria.

Soggetti che possono chiedere la sospensione
– Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni;
– Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Tipologia mutui per i quali è possibile chiedere la sospensione
– Mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria);
– mutuo in ammortamento da almeno un anno;
– importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro;
– non applicabile in caso di ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione.

Durata massima sospensione
La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi

Documenti
In attesa di eventuali modelli da utilizzare, si propongono i seguenti facsimile a titolo meramente esemplificativo.
Si consiglia di visitare sempre il sito del CONSAP e del MEF, nonché di contattare la propria Banca.

Esempio domanda sospensione persone fisiche
Oggetto: Domanda sospensione Mutuo chirografario n.
Spett.le Banca,
con riferimento alle misure introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 mediante il Decreto “Cura Italia”, il sottoscritto, dipendente della ……., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di aver subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni e, pertanto, chiede, con decorrenza immediata, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto.
Vi prego altresì di provvedere celermente e senza alcun aggravio di costi o commissioni a sospendere l’addebito automatico delle rate mediante RID bancario.
Distinti saluti.
Data e firma

Esempio richiesta sospensione professionisti e PMI
Oggetto: richiesta sospensione Mutuo chirografario n.
Spett.le Banca,
con riferimento alle misure introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 mediante il Decreto “Cura Italia”, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di aver contabilizzato nel primo trimestre 2020 una riduzione di fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 e, pertanto, chiede, con decorrenza immediata, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto.
Vi prego altresì di provvedere celermente e senza alcun aggravio di costi o commissioni a sospendere l’addebito automatico delle rate mediante RID bancario.
Distinti saluti.
Data e firma

Altro modulo per PMI in word e pdf
https://www.avvocatoderrico.it/wp-content/uploads/2020/03/FACSIMILE-MODELLO-DOMANDA-SOSPENSIONE-MUTUO-PMI.docx

https://www.avvocatoderrico.it/wp-content/uploads/2020/03/MODELLO-FACSIMILE-RICHIESTA-SOSPENSIONE-MUTUO-PMI.pdf

La tutela della privacy dei dati sanitari prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa

La privacy dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa.
È legittima perciò la sanzione contro l’ente pubblico che diffonde notizie sullo stato di salute di un suo dipendente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del Garante della privacy contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa Authority per 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte “la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa”.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n.9382

L’acquirente di un pacchetto vacanze che si ammala al punto da non poter più partire può chiedere la restituzione della somma versata al tour operator

Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, l’acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli “eventi imprevedibili”. Lo precisa la Cassazione che ha respinto il ricorso del tour operator condannato già dai giudici di merito a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che uno dei due acquirenti aveva contratto una “grave ed improvvisa patologia”. Per la Corte, infatti, il Tribunale aveva già correttamente inquadrato la fattispecie “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”. In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 del Cc, può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Sentenza Corte di Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18047