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Chi può impugnare una delibera condominiale?

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all’assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l’onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d’ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.
Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5611

La tutela della privacy dei dati sanitari prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa

La privacy dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa.
È legittima perciò la sanzione contro l’ente pubblico che diffonde notizie sullo stato di salute di un suo dipendente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del Garante della privacy contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa Authority per 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte “la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa”.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n.9382

L’acquirente di un pacchetto vacanze che si ammala al punto da non poter più partire può chiedere la restituzione della somma versata al tour operator

Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, l’acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli “eventi imprevedibili”. Lo precisa la Cassazione che ha respinto il ricorso del tour operator condannato già dai giudici di merito a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che uno dei due acquirenti aveva contratto una “grave ed improvvisa patologia”. Per la Corte, infatti, il Tribunale aveva già correttamente inquadrato la fattispecie “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”. In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 del Cc, può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Sentenza Corte di Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18047