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Lo Studio | Chi siamo

Lo Studio è stato fondato nel 2010 dall’Avv. Luigi D’Errico con sedi in Napoli, Frattamaggiore e Cervinara.

Siamo specializzati in assistenza e consulenza legale nei settori del diritto civile, commerciale e societario, con una consolidata esperienza in ambiti come il diritto fallimentare, immobiliare e sportivo.

La collaborazione con professionisti provenienti da Studi Legali specializzati in branche giuridiche diverse e complementari, con presenza su tutto il territorio italiano, consente di fornire ai Clienti un’assistenza integrata, soluzioni veloci e di successo.

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Inquilino responsabile per ritardo nella restituzione dell’immobile locato

La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell’immobile – disciplinata dall’art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia – ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell’obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all’art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell’ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall’art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno.
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38588 Fonte Giustizia Civile Massimario 2022

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Emissioni sonore e rumori, tutela salute e rapporti vicinato

I criteri dettati dall’art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997, nell’ambito della legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore, e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo.

Nei rapporti tra privati, invece, vige la disciplina dell’art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (ex multis, Cass. n. 6223/2002).

Ne consegue che «i parametri dettati dall’art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell’art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti».
Fonte: Dirittoegiustizia.it – Cass. civ., sez. II, ord., 31 luglio 2024, n. 21479

Furto cassetta sicurezza in banca: onere probatorio, responsabilità e caso fortuito

Sul risarcimento danno per furto in cassetta di sicurezza: onere probatorio attenuato in capo al cliente.
In materia di onere della prova nell’ipotesi di domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, si delinea una sorta di onere della prova attenuato, per il creditore danneggiato, in ragione della natura del contratto, in particolare in considerazione del fatto che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario, per cui sovviene la necessità di ricorso alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l’insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, sol perché di provenienza unilaterale. Corte appello Torino sez. III, 10/11/2020, n.1105. Fonte: Redazione Giuffrè 2020



Sulla responsabilità dell’istituto bancario quale custode.
L’obbligazione gravante sull’istituto bancario quale custode delle cassette di sicurezza si configura in termini particolarmente stringenti. L’art. 1839 c.c. dispone che nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito della cui prova è onerata la banca stessa, non essendo sufficiente a tal fine la dimostrazione di aver agito con diligenza delineando la norma in commento una presunzione di responsabilità in capo alla banca vincibile solo con la prova della ricorrenza di un evento straordinario, imprevedibile ed eccezionale. Questo, per opinione condivisa, non è integrato dal furto, trattandosi di avvenimento non definibile come “straordinario” poichè è, invece, proprio in relazione ad esso che può dirsi essere stato ideato l’istituto delle cassette di sicurezza (avendo la banca la possibilità di organizzare e mettere a disposizione dei clienti, a fronte della controprestazione consistente nel pagamento da parte di costoro di un canone, sistemi di sicurezza per la custodia di beni di valore superiori a quelli realizzabili da un privato), non potendosi perciò stesso considerare detto avvenimento come “straordinario” nell’ottica di un istituto bancario. Tribunale Pistoia, 30/04/2020, n.262. Fonte: Redazione Giuffrè 2020

Sulla responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza: il furto non è sussumibile nella esimente del caso fortuito.
La responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è stabilita dall’art. 1839 c.c., secondo cui la banca risponde per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito; il furto, tuttavia, non è sussumibile nel concetto di caso fortuito e ciò perché trattasi di un evento sicuramente prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto. Tribunale Torino sez. I, 01/08/2019, n.3824. Fonte: Redazione Giuffrè 2019

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Sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario e la deroga al diritto di conseguire in natura la parte dei bene spettante al coerede

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 del codice civile, il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 del codice civile, trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 del codice civile, non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33480

Malfunzionamento connessione ADSL: l’utente deve provare il danno per ottenere il risarcimento

“Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l’utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall’onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall’entità del disservizio, rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.”
Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27609