“Ai sensi dell’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante “disposizioni in materia di giustizia sportiva” e convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, esauriti i gradi della giustizia sportiva – e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi del precedente art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”
Sentenza Consiglio di Stato sez. V, 09/07/2019, n.4790