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In caso di nomina di un altro difensore perde efficacia l’attestazione di conformità prodotta dal precedente avvocato

La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso per la concessione della protezione internazionale ad un cittadino straniero, in via preliminare dichiara il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c. poiché dalla copia della sentenza impugnata risulta allegata un’attestazione di conformità all’originale datata 8 giugno 2019 e sottoscritta dall’avv. C.M.
Osservano i Giudici che la procura speciale a ricorrere in Cassazione, congiunta al ricorso, reca in calce la data del 20 maggio 2019, risultando anteriore all’attestazione di conformità della sentenza impugnata e sottoscritta per autentica dall’avv. C.D.T.
Rileva dunque la Corte che l’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della sentenza impugnata è dunque diverso da quello che ha proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, l’attestazione è stata compiuta dal primo avvocato quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata a secondo avvocato.
Sulla questione, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. può essere redatta ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 53/1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore».

fonte: www.ilprocessotelematico.it

Valida la notifica telematica del «duplicato informatico» senza attestazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7489/21, depositata il 17 marzo 2021 ha statuito che se viene notificato un «duplicato informatico» non c’è bisogno di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla «copia informatica», che necessita dell’«attestazione di conformità».

Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche via PEC con file firmati CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf)

Massima.
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza del 12/05/2020, n.8815, ha statuito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Infatti, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.

In particolare, la Corte ribadisce che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. civ., 29 novembre 2018, n. 30927).

Si ricorda, infatti, che un file firmato con una firma di tipo CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “aprire” il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.

La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni programmi disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni. Essa consente di firmare solo documenti di tipo PDF, ma rende il documento più facilmente accessibile. Il formato PDF consente, inoltre, di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Fonte: Ilprocessocivile.it , 1 SETTEMBRE 2020Autori: Caprio Sara

Sulla procedibilità in caso di deposito di copia analogica del ricorso in Cassazione telematico e notificato via Pec senza attestazione di conformità

Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per Cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore della l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del d.lg. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio.
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18596
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 8 settembre