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Danno biologico e conseguenze della lesione alla salute

Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto:

› “Il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”.

› “Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme” medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”.

› “Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”.

› “Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.
Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27380 Fonte: Guida al diritto 2022, 37

L’acquirente di un pacchetto vacanze che si ammala al punto da non poter più partire può chiedere la restituzione della somma versata al tour operator

Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, l’acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli “eventi imprevedibili”. Lo precisa la Cassazione che ha respinto il ricorso del tour operator condannato già dai giudici di merito a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che uno dei due acquirenti aveva contratto una “grave ed improvvisa patologia”. Per la Corte, infatti, il Tribunale aveva già correttamente inquadrato la fattispecie “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”. In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 del Cc, può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Sentenza Corte di Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18047