La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso per la concessione della protezione internazionale ad un cittadino straniero, in via preliminare dichiara il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c. poiché dalla copia della sentenza impugnata risulta allegata un’attestazione di conformità all’originale datata 8 giugno 2019 e sottoscritta dall’avv. C.M.
Osservano i Giudici che la procura speciale a ricorrere in Cassazione, congiunta al ricorso, reca in calce la data del 20 maggio 2019, risultando anteriore all’attestazione di conformità della sentenza impugnata e sottoscritta per autentica dall’avv. C.D.T.
Rileva dunque la Corte che l’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della sentenza impugnata è dunque diverso da quello che ha proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, l’attestazione è stata compiuta dal primo avvocato quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata a secondo avvocato.
Sulla questione, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. può essere redatta ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 53/1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore».
fonte: www.ilprocessotelematico.it