Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (escluso il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’INPS a fronte della sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento; il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione della pensione in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, pertanto non era ipotizzabile in modo presuntivo alcuna lesione di diritti relativi al soddisfacimento di bisogni primari della persona).
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32080