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Furto cassetta sicurezza in banca: onere probatorio, responsabilità e caso fortuito

Sul risarcimento danno per furto in cassetta di sicurezza: onere probatorio attenuato in capo al cliente.
In materia di onere della prova nell’ipotesi di domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, si delinea una sorta di onere della prova attenuato, per il creditore danneggiato, in ragione della natura del contratto, in particolare in considerazione del fatto che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario, per cui sovviene la necessità di ricorso alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l’insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, sol perché di provenienza unilaterale. Corte appello Torino sez. III, 10/11/2020, n.1105. Fonte: Redazione Giuffrè 2020



Sulla responsabilità dell’istituto bancario quale custode.
L’obbligazione gravante sull’istituto bancario quale custode delle cassette di sicurezza si configura in termini particolarmente stringenti. L’art. 1839 c.c. dispone che nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito della cui prova è onerata la banca stessa, non essendo sufficiente a tal fine la dimostrazione di aver agito con diligenza delineando la norma in commento una presunzione di responsabilità in capo alla banca vincibile solo con la prova della ricorrenza di un evento straordinario, imprevedibile ed eccezionale. Questo, per opinione condivisa, non è integrato dal furto, trattandosi di avvenimento non definibile come “straordinario” poichè è, invece, proprio in relazione ad esso che può dirsi essere stato ideato l’istituto delle cassette di sicurezza (avendo la banca la possibilità di organizzare e mettere a disposizione dei clienti, a fronte della controprestazione consistente nel pagamento da parte di costoro di un canone, sistemi di sicurezza per la custodia di beni di valore superiori a quelli realizzabili da un privato), non potendosi perciò stesso considerare detto avvenimento come “straordinario” nell’ottica di un istituto bancario. Tribunale Pistoia, 30/04/2020, n.262. Fonte: Redazione Giuffrè 2020

Sulla responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza: il furto non è sussumibile nella esimente del caso fortuito.
La responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è stabilita dall’art. 1839 c.c., secondo cui la banca risponde per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito; il furto, tuttavia, non è sussumibile nel concetto di caso fortuito e ciò perché trattasi di un evento sicuramente prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto. Tribunale Torino sez. I, 01/08/2019, n.3824. Fonte: Redazione Giuffrè 2019

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