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Fondo patrimoniale non opponibile nella divisione e nel pignoramento di immobile in comproprietà

Nella procedura esecutiva, allorquando un bene sia in comproprietà e non comodamente divisibile, è possibile disporre la divisione al fine di soddisfare gli scopi dell’esecuzione.

In tema di divisione endoesecutiva, la divisione è lo strumento per consentire la realizzazione degli scopi dell’esecuzione, ovvero la soddisfazione del procedente e degli intervenuti. Pertanto laddove il bene pignorato in quota non sia comodamente divisibile, se il fondo non è opponibile al creditore nella procedura esecutiva, non lo è neppure in sede di divisione. Dopo l’udienza ex art. 600 c.p.c., il creditore ha l’onere di promuovere quindi il giudizio di divisione e laddove il bene non sia comodamente divisibile, si procederà alla vendita dell’intero immobile, posto che il fondo patrimoniale se può essere, in astratto, ostativo all’espropriazione del bene da parte dei creditori, ostativo non è e non può essere all’esercizio del diritto allo scioglimento della comunione da parte dei comproprietari o dei creditori.
Fonte: Redazione Giuffrè 2023 – Tribunale Ascoli Piceno, 10/01/2023, n. 4

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