Cassazione civile sez. I, 07/11/2024, n.28688
Il criterio per determinare l’indennità di occupazione varia a seconda del tipo di immobile. Per le aree agricole, l’indennità è fissata in un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni anno di occupazione. Per gli altri immobili, si applica la disciplina generale che prevede che l’indennità di occupazione sia proporzionale all’indennità di esproprio e sia liquidata in base a una percentuale legata al saggio degli interessi legali.
Fonte: Sapient-IA testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2024
Conforme a Cass. Civ., sez. I, 12/04/2002, n. 5271
Cassazione civile sez. I, 12/04/2002, n.5271
In tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall’art. 20, comma 3, l. 22 ottobre 1971 n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità – a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 5 del 1980 – per le sole aree agricole; per gli altri immobili, ed in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, vale la disciplina generale prevista dall’art. 72, comma 4, l. 25 giugno 1865 n. 2359, in base alla quale all’immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell’indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata.
Fonte: Giust. civ. Mass. 2002, 633, Riv. giur. edilizia 2002, I, 896