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Archivio per categoria Legal Blog

Non è conforme alla legge la condotta di chi vende mascherine a prezzi fuori mercato

Il commerciante che ponga in vendita, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di emergenza nazionale, quale effetto della diffusione pandemica del Coronavirus, mascherine protettive (denotate FFP1, FFP2 e FFP3) a prezzi sproporzionati rispetto a qualsiasi margine fisiologico di speculazione, in assenza di giustificazioni correlabili a maggiori costi di produzione e in presenza di condizioni emergenziali, che hanno determinato un aumento esponenziale della domanda, pone in essere una condotta atta a influenzare il mercato di quei beni, considerando la situazione di emergenza sanitaria, le condizioni di psicosi della popolazione (per la carenza dei prodotti sul mercato e per la necessità di procurarli in tempi brevi) e in assenza di prezzi inferiori praticati dagli altri concorrenti sul mercato (nella specie, si trattava di mascherine protettive offerte in vendita sul sito Amazon a prezzi che presentavano ricarichi, rispetto al prezzo di acquisto, compresi tra il 1498 per cento ed il 1566 per cento). Sentenza del Tribunale di Bari , 28/04/2020.
Fonte: Foro it. 2020, 6, II , 411

Mancanza dell’attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, conv. dalla l n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, n.11383
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 15 giugno

Il coronavirus blocca il pagamento del fitto

Con il decreto n. 4976/20 del 12 maggio 2020, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di un titolare di un negozio che, ritrovatosi nell’impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione dell’immobile in cui svolgeva l’attività (chiusa a causa del covid19), ha chiesto al Giudice di inibire l’incasso al locatore dei titoli emessi a garanzia del pagamento del pigione.
Tra i motivi d’urgenza segnalati nel corpo del ricorso cautelare, vi era il rischio concreto che sarebbe derivato qualora gli assegni fossero rimasti impagati per difetto di provvista con conseguente segnalazione alla centrale d’allarme interbancaria e iscrizione in CAI protesti.

La tutela della privacy dei dati sanitari prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa

La privacy dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa.
È legittima perciò la sanzione contro l’ente pubblico che diffonde notizie sullo stato di salute di un suo dipendente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del Garante della privacy contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa Authority per 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte “la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa”.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n.9382

L’acquirente di un pacchetto vacanze che si ammala al punto da non poter più partire può chiedere la restituzione della somma versata al tour operator

Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, l’acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli “eventi imprevedibili”. Lo precisa la Cassazione che ha respinto il ricorso del tour operator condannato già dai giudici di merito a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che uno dei due acquirenti aveva contratto una “grave ed improvvisa patologia”. Per la Corte, infatti, il Tribunale aveva già correttamente inquadrato la fattispecie “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”. In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 del Cc, può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Sentenza Corte di Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18047

Malfunzionamento connessione ADSL: l’utente deve provare il danno per ottenere il risarcimento

“Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l’utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall’onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall’entità del disservizio, rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.”
Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27609

La società subentrata risponde dei danni ambientali causati dalla incorporata

“La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”.
Per i giudici amministrativi, in primo luogo, anche prima che venisse introdotto l’istituto della bonifica, con l’ art. 17 d.lg. n. 22 del 1997 , il danno all’ambiente costituiva un illecito civile, previsto dall’ art. 2043 c.c. Ciò chiarito, secondo il Collegio gli obblighi di bonifica sono trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante, in quanto la successione dell’incorporante negli obblighi dell’incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda*, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario.

*alla lettera “di chi [sono] i vantaggi, suoi [sono] anche gli svantaggi”, cioè “chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi”) è una espressione latina che indica il principio che gli oneri devono essere a carico di chi gode dei benefici di un bene. Applicazioni di questo principio si trovano, ad esempio, nel diritto italiano, nell’articolo 2049 c.c. che attribuisce ai padroni e ai committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Consiglio di Stato ad. plen. , 22/10/2019 , n. 10

Criterio di riparto tra giustizia sportiva e giustizia dello Stato

“Ai sensi dell’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante “disposizioni in materia di giustizia sportiva” e convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, esauriti i gradi della giustizia sportiva – e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi del precedente art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”
Sentenza Consiglio di Stato sez. V, 09/07/2019, n.4790

L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile decaduto per omesso versamento del saldo prezzo non ha diritto a ricevere l’avviso della successiva vendita

L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere, diversamente dal debitore esecutato, la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ai sensi dell’art. 587 c.p.c., comma 2.
Sentenza Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29732

Il ritardo INPS nella liquidazione della pensione non è causa di risarcimento del danno non patrimoniale

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (escluso il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’INPS a fronte della sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento; il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione della pensione in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, pertanto non era ipotizzabile in modo presuntivo alcuna lesione di diritti relativi al soddisfacimento di bisogni primari della persona).
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32080