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Quali sono le quote di successione per l’eredità?

Ai sensi dell’art. 565 c.c. nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (ai figli legittimi – cioè nati durante il matrimonio – e naturali – cioè in assenza di matrimonio) sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 c.c., i figli adottati e legittimati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. fratelli e sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato.

Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere.

L’art. 540 c.c. prevede che “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

Ecco le quote ereditarie relative alla successione:

Nel caso di coniuge e un solo figlio
1/2 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 1/2 al figlio

Nel caso di coniuge e due o più figli
1/3 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 2/3 ai figli

Quando non c’è il coniuge ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli che succedono in parti uguali

Quando non ci sono figli ma solo coniuge, ascendenti (genitori), fratelli e/o sorelle
2/3 al coniuge con diritto di abitazione sulla casa coniugale, 1/3 ascendenti e/o fratelli e sorelle

Quando c’è solo il coniuge e non ci sono figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle
l’eredità viene devoluta interamente al coniuge

Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche via PEC con file firmati CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf)

Massima.
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza del 12/05/2020, n.8815, ha statuito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Infatti, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.

In particolare, la Corte ribadisce che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. civ., 29 novembre 2018, n. 30927).

Si ricorda, infatti, che un file firmato con una firma di tipo CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “aprire” il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.

La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni programmi disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni. Essa consente di firmare solo documenti di tipo PDF, ma rende il documento più facilmente accessibile. Il formato PDF consente, inoltre, di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Fonte: Ilprocessocivile.it , 1 SETTEMBRE 2020Autori: Caprio Sara

Sulla procedibilità in caso di deposito di copia analogica del ricorso in Cassazione telematico e notificato via Pec senza attestazione di conformità

Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per Cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore della l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del d.lg. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio.
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18596
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 8 settembre

Chi può impugnare una delibera condominiale?

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all’assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l’onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d’ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.
Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5611

Emergenza Covid-19 e pagamento dei canoni di locazione

In tema di contratti di locazione chi lamenta un’eccessiva onerosità sopravvenuta durante l’esecuzione di un contratto a causa dell’emergenza COVID-19 ha l’onere di provarlo. Se il ricorrente non offre alcun dato obiettivo da cui desumere un peggioramento della propria condizione patrimoniale tale da precludergli – in quanto eccessivamente oneroso- il pagamento del canone concordato, discorrendo sempre e solo in termini astratti dell’aggravamento delle propria situazione patrimoniale causato dall’emergenza sanitaria, il suo ricorso per la sospensione di pagamento dei canoni non può essere accolto.
Sentenza del Tribunale di Pisa, 30/06/2020
Fonte: Diritto & Giustizia 17 AGOSTO 2020

Non è conforme alla legge la condotta di chi vende mascherine a prezzi fuori mercato

Il commerciante che ponga in vendita, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di emergenza nazionale, quale effetto della diffusione pandemica del Coronavirus, mascherine protettive (denotate FFP1, FFP2 e FFP3) a prezzi sproporzionati rispetto a qualsiasi margine fisiologico di speculazione, in assenza di giustificazioni correlabili a maggiori costi di produzione e in presenza di condizioni emergenziali, che hanno determinato un aumento esponenziale della domanda, pone in essere una condotta atta a influenzare il mercato di quei beni, considerando la situazione di emergenza sanitaria, le condizioni di psicosi della popolazione (per la carenza dei prodotti sul mercato e per la necessità di procurarli in tempi brevi) e in assenza di prezzi inferiori praticati dagli altri concorrenti sul mercato (nella specie, si trattava di mascherine protettive offerte in vendita sul sito Amazon a prezzi che presentavano ricarichi, rispetto al prezzo di acquisto, compresi tra il 1498 per cento ed il 1566 per cento). Sentenza del Tribunale di Bari , 28/04/2020.
Fonte: Foro it. 2020, 6, II , 411

Mancanza dell’attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, conv. dalla l n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, n.11383
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 15 giugno

Il coronavirus blocca il pagamento del fitto

Con il decreto n. 4976/20 del 12 maggio 2020, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di un titolare di un negozio che, ritrovatosi nell’impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione dell’immobile in cui svolgeva l’attività (chiusa a causa del covid19), ha chiesto al Giudice di inibire l’incasso al locatore dei titoli emessi a garanzia del pagamento del pigione.
Tra i motivi d’urgenza segnalati nel corpo del ricorso cautelare, vi era il rischio concreto che sarebbe derivato qualora gli assegni fossero rimasti impagati per difetto di provvista con conseguente segnalazione alla centrale d’allarme interbancaria e iscrizione in CAI protesti.

Come fare per richiedere la sospensione del mutuo

La sospensione dei mutui è stata annunciata con il il Decreto Legge “Cura Italia”.

Clicca qui per scaricare il modulo di domanda per la sospensione

Il modulo di richiesta va trasmesso alla banca unitamente alla documentazione da allegare, riportata nello stesso modulo di domanda. Prima di inviare il modulo di domanda, è importante verificare che sia stato correttamente compilato e che sia completo di tutta la documentazione necessaria.

Soggetti che possono chiedere la sospensione
– Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni;
– Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Tipologia mutui per i quali è possibile chiedere la sospensione
– Mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria);
– mutuo in ammortamento da almeno un anno;
– importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro;
– non applicabile in caso di ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione.

Durata massima sospensione
La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi

Documenti
In attesa di eventuali modelli da utilizzare, si propongono i seguenti facsimile a titolo meramente esemplificativo.
Si consiglia di visitare sempre il sito del CONSAP e del MEF, nonché di contattare la propria Banca.

Esempio domanda sospensione persone fisiche
Oggetto: Domanda sospensione Mutuo chirografario n.
Spett.le Banca,
con riferimento alle misure introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 mediante il Decreto “Cura Italia”, il sottoscritto, dipendente della ……., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di aver subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni e, pertanto, chiede, con decorrenza immediata, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto.
Vi prego altresì di provvedere celermente e senza alcun aggravio di costi o commissioni a sospendere l’addebito automatico delle rate mediante RID bancario.
Distinti saluti.
Data e firma

Esempio richiesta sospensione professionisti e PMI
Oggetto: richiesta sospensione Mutuo chirografario n.
Spett.le Banca,
con riferimento alle misure introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 mediante il Decreto “Cura Italia”, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di aver contabilizzato nel primo trimestre 2020 una riduzione di fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 e, pertanto, chiede, con decorrenza immediata, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto.
Vi prego altresì di provvedere celermente e senza alcun aggravio di costi o commissioni a sospendere l’addebito automatico delle rate mediante RID bancario.
Distinti saluti.
Data e firma

Altro modulo per PMI in word e pdf
https://www.avvocatoderrico.it/wp-content/uploads/2020/03/FACSIMILE-MODELLO-DOMANDA-SOSPENSIONE-MUTUO-PMI.docx

https://www.avvocatoderrico.it/wp-content/uploads/2020/03/MODELLO-FACSIMILE-RICHIESTA-SOSPENSIONE-MUTUO-PMI.pdf