Per info e preventivi

info@avvocatoderrico.it

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Author Archive %s AD

In caso di nomina di un altro difensore perde efficacia l’attestazione di conformità prodotta dal precedente avvocato

La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso per la concessione della protezione internazionale ad un cittadino straniero, in via preliminare dichiara il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c. poiché dalla copia della sentenza impugnata risulta allegata un’attestazione di conformità all’originale datata 8 giugno 2019 e sottoscritta dall’avv. C.M.
Osservano i Giudici che la procura speciale a ricorrere in Cassazione, congiunta al ricorso, reca in calce la data del 20 maggio 2019, risultando anteriore all’attestazione di conformità della sentenza impugnata e sottoscritta per autentica dall’avv. C.D.T.
Rileva dunque la Corte che l’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della sentenza impugnata è dunque diverso da quello che ha proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, l’attestazione è stata compiuta dal primo avvocato quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata a secondo avvocato.
Sulla questione, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. può essere redatta ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 53/1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore».

fonte: www.ilprocessotelematico.it

Valida la notifica telematica del «duplicato informatico» senza attestazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7489/21, depositata il 17 marzo 2021 ha statuito che se viene notificato un «duplicato informatico» non c’è bisogno di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla «copia informatica», che necessita dell’«attestazione di conformità».

Infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del Condominio: sono corresponsabili lo stabile e il proprietario

In tema di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio, l’omissione di atti conservativi integra una violazione per il condominio per mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare funga da copertura per l’edificio) e del condomino ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione
Sentenza Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, n.6816

Coeredi e relativo diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota ereditaria competente ad essi

Qualora il testatore, ai sensi dell’art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal “de cuius”, secondo quanto previsto dall’art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3675

tag: Divisioni – Divisione ereditaria – Fatta secondo le norme del testatore – Norme per la formazione delle porzioni – Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. – diritti degli eredi – Conseguenze.

Divisibilità dei beni ereditari: bisogna tener conto dell’intera massa dei beni da dividere

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre – soprattutto – tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3694

tag: Divisione ereditaria – Diritto ai beni in natura – Asse ereditario comprendente un solo immobile – Comoda divisibilità – Condizioni. Divisione – Divisione ereditaria – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Immobili non divisibili

Delibere condominiali: ipotesi di nullità e di annullabilità

In tema di condominio negli edifici, devono considerarsi nulle le deliberazioni dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all’ oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’ oggetto. Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l’assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Sentenza Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?

In tema di videosorveglianza e tutela dei dati, il Garante della Privacy ha divulgato, lo scorso 5 dicembre 2020, le risposte alle domande più frequenti. È il primo documento informativo ufficiale successivo alla riforma europea sulla tutela dei dati personali (Linee guida 3/2019 dell’Edpb pubblicate il 29 gennaio 2020).

Proprietà privata.  L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?

Secondo il Garante ciò è possibile. Tuttavia, nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio. Inoltre, il Garante precisa che il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

Condominio. Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

Secondo il Garante è necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5 (garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza). In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

Quali sono le quote di successione per l’eredità?

Ai sensi dell’art. 565 c.c. nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (ai figli legittimi – cioè nati durante il matrimonio – e naturali – cioè in assenza di matrimonio) sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 c.c., i figli adottati e legittimati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. fratelli e sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato.

Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere.

L’art. 540 c.c. prevede che “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

Ecco le quote ereditarie relative alla successione:

Nel caso di coniuge e un solo figlio
1/2 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 1/2 al figlio

Nel caso di coniuge e due o più figli
1/3 al coniuge, più diritto di abitazione della casa coniugale e 2/3 ai figli

Quando non c’è il coniuge ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli che succedono in parti uguali

Quando non ci sono figli ma solo coniuge, ascendenti (genitori), fratelli e/o sorelle
2/3 al coniuge con diritto di abitazione sulla casa coniugale, 1/3 ascendenti e/o fratelli e sorelle

Quando c’è solo il coniuge e non ci sono figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle
l’eredità viene devoluta interamente al coniuge

Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche via PEC con file firmati CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf)

Massima.
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza del 12/05/2020, n.8815, ha statuito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Infatti, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.

In particolare, la Corte ribadisce che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. civ., 29 novembre 2018, n. 30927).

Si ricorda, infatti, che un file firmato con una firma di tipo CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “aprire” il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.

La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni programmi disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni. Essa consente di firmare solo documenti di tipo PDF, ma rende il documento più facilmente accessibile. Il formato PDF consente, inoltre, di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Fonte: Ilprocessocivile.it , 1 SETTEMBRE 2020Autori: Caprio Sara