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Rito societario ed erronea applicazione delle regole procedurali

Anche nell’ambito dell’abrogato “rito societario” trova applicazione il principio secondo il quale l’erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, sicché dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul presupposto dell’applicabilità del rito societario – secondo il ricorrente erroneamente seguito dal giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d’ufficio, come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003).

Soglia importo minimo dichiarazione di fallimento e istruttoria prefallimentare

Con l’ordinanza n. 17216/21, depositata il 16 giugno 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che rigettava il reclamo interposto da una S.r.l. per inattendibilità dei bilanci e omessa tenuta delle scritture contabili avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.
La società (fallita) ricorre in Cassazione, lamentando il fatto che il fallimento sia stato dichiarato nonostante il debito della società fosse inferiore alla soglia minima di 30.000 euro prevista dall’art. 15 l.fall.
Il ricorso è fondato, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente acquisito unicamente il bilancio di liquidazione della società nel quale i debiti risultavano esigibili entro 12 mesi. La Corte di Cassazione infatti afferma che per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve far riferimento al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il Tribunale decide sull’istanza di fallimento. Il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico della società fallenda, ma deve essere riscontrato d’ufficio dal Tribunale sulla base del contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare, con la conseguenza che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di tale condizione impedisce la dichiarazione di fallimento. Poiché il debito contratto dalla società ammontava a poco più di 3.500 euro, pertanto, doveva escludersi che nel corso dell’istruttoria prefallimentare fosse emersa la prova dell’esistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore a 30.000 euro, né tale prova poteva essere tratta da circostanze emerse in data successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento.
Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e revoca il fallimento della società.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Di seguito il contenuto integrale dell’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, 24 febbraio – 16 giugno 2021, n. 17216
Presidente Cristiano – Relatore Caradonna

Rilevato che:

  1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23.12.2016, ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18 proposto da (omissis) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento dichiarativa del suo fallimento.
    La corte del merito ha, in primo luogo, escluso che C. , non costituitasi nel procedimento prefallimentare, avesse fornito prova di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi della L. Fall., art. 1, atteso che i bilanci dalla stessa depositati risultavano inattendibili, sulla scorta di plurimi riscontri, e che inoltre la società, dopo essersi posta in liquidazione nel 2013, non aveva più tenuto le scritture contabili ed aveva omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorie degli anni di imposta 2014 – 2015; quindi, premesso che non le era precluso di compiere l’accertamento omesso dal tribunale in ordine al superamento delle soglia minima di indebitamento di cui alla L. Fall., art. 15, la corte ha osservato che, benché il credito del creditore istante ammontasse a soli Euro 3.957,50, doveva ritenersi provato, anche all’esito dell’ulteriore istruttoria svolta in sede di reclamo, che i debiti entro i dodici mesi, per complessivi Euro 375.784, esposti nel bilancio dell’esercizio 2013 di (omissis) (prodotto dal creditore nel procedimento prefallimentare), fossero scaduti quantomeno in parte, avendo il curatore dato atto nella sua relazione che quello ivi emergente, di Euro 35.675, 34, nei confronti del creditore (omissis) s.r.l., era stato riportato invariato anche nel bilancio del 2014 e nel libro giornale del 2015.
    (omissis) s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.
    Il Fallimento e il creditore istante non hanno svolto difese.

Considerato che:

  1. Con il primo motivo (omissis) lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che difettasse la prova dell’esistenza dei presupposti dimensionali per il suo esonero dal fallimento.
  2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, u.c., lamentando che il fallimento sia stato dichiarato nonostante il credito dell’istante fosse inferiore alla soglia minima di Euro 30.000 indicata dalla norma; rileva, al riguardo che la corte del merito ha, contraddittoriamente, ritenuto inattendibili i bilanci ai fini della prova richiesta ai sensi della L. Fall., art. 1, per poi tener conto dei debiti in essi riportati, peraltro senza considerare che quelli esposti nell’esercizio 2013 erano indicati come “esigibili – entro (o) oltre – l’esercizio successivo”, sicché non potevano considerarsi scaduti e non pagati.
  3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5 e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso ogni indagine in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza.
  4. Stante la sua priorità sul piano logico giuridico, e in ossequio al principio fondato sulla necessità di ricercare e indicare la “ragione più liquida” (Cass. Sez. U., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936), va data precedenza all’esame del secondo motivo, che è fondato e deve essere accolto.
    4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare (Cass., 14 novembre 2017, n. 26926; Cass., 19 luglio 2016, n. 14727) e accertati alla data in cui il tribunale decide sull’istanza di fallimento (Cass., 27 maggio 2015, n. 10952).
    La norma, espressione di un intento deflattivo, è stata dettata dal legislatore al fine di esentare dal concorso le crisi d’impresa di modeste dimensioni oggettive: l’esigenza che alla data del fallimento consti un’esposizione debitoria di almeno 30.000 Euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697 c.c., comma 2, ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare. Ne consegue che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento (Cass., 25 giugno 2018, n. 16683).
    4.2 La corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati.
    In sede prefallimentare era stato, infatti, acquisito unicamente il bilancio di liquidazione della società, relativo all’esercizio 2013, nel quale – come accertato dallo stesso giudice del merito – i debiti appostati risultavano esigibili entro dodici mesi. Poiché il debito contratto da (omissis) nei confronti del creditore istante ammontava a poco più di 3.500 Euro, doveva dunque escludersi che nel corso dell’istruttoria prefallimentare fosse emersa la prova dell’esistenza di debiti scaduti e non pagati dalla società per un ammontare superiore ai 30.000 Euro. Nè tale prova poteva essere tratta, secondo quanto erroneamente ritenuto dai giudici del reclamo, da circostanze pacificamente emerse solo in data successiva alla sentenza dichiarativa, in quanto accertate dal curatore.
    Pertanto, in difetto della condizione di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., il fallimento di (omissis) in liquidazione non poteva essere dichiarato.
    Accolto il secondo motivo del ricorso, e dichiarati assorbiti il primo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata.
    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c.; va quindi accolto il reclamo e, per l’effetto, va revocato il fallimento della società (omissis) s.r.l., in liquidazione, con sede in (omissis) , dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento n. 74/2016 del 15 luglio 2016.
    Tenuto conto che la ricorrente ha ingiustificatamente omesso di difendersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare e che nè il creditore istante (non costituitosi neppure in sede di reclamo), nè il curatore hanno insistito per ottenere il rigetto del ricorso, le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento del reclamo proposto da (omissis) s.r.l. in liquidazione, revoca il fallimento della società dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento del 15 luglio 2016; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità.

In caso di nomina di un altro difensore perde efficacia l’attestazione di conformità prodotta dal precedente avvocato

La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso per la concessione della protezione internazionale ad un cittadino straniero, in via preliminare dichiara il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c. poiché dalla copia della sentenza impugnata risulta allegata un’attestazione di conformità all’originale datata 8 giugno 2019 e sottoscritta dall’avv. C.M.
Osservano i Giudici che la procura speciale a ricorrere in Cassazione, congiunta al ricorso, reca in calce la data del 20 maggio 2019, risultando anteriore all’attestazione di conformità della sentenza impugnata e sottoscritta per autentica dall’avv. C.D.T.
Rileva dunque la Corte che l’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della sentenza impugnata è dunque diverso da quello che ha proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, l’attestazione è stata compiuta dal primo avvocato quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata a secondo avvocato.
Sulla questione, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. può essere redatta ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 53/1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore».

fonte: www.ilprocessotelematico.it

Valida la notifica telematica del «duplicato informatico» senza attestazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7489/21, depositata il 17 marzo 2021 ha statuito che se viene notificato un «duplicato informatico» non c’è bisogno di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla «copia informatica», che necessita dell’«attestazione di conformità».

Infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del Condominio: sono corresponsabili lo stabile e il proprietario

In tema di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio, l’omissione di atti conservativi integra una violazione per il condominio per mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare funga da copertura per l’edificio) e del condomino ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione
Sentenza Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, n.6816

Coeredi e relativo diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota ereditaria competente ad essi

Qualora il testatore, ai sensi dell’art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal “de cuius”, secondo quanto previsto dall’art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3675

tag: Divisioni – Divisione ereditaria – Fatta secondo le norme del testatore – Norme per la formazione delle porzioni – Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. – diritti degli eredi – Conseguenze.

Divisibilità dei beni ereditari: bisogna tener conto dell’intera massa dei beni da dividere

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre – soprattutto – tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3694

tag: Divisione ereditaria – Diritto ai beni in natura – Asse ereditario comprendente un solo immobile – Comoda divisibilità – Condizioni. Divisione – Divisione ereditaria – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Immobili non divisibili

Delibere condominiali: ipotesi di nullità e di annullabilità

In tema di condominio negli edifici, devono considerarsi nulle le deliberazioni dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all’ oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’ oggetto. Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l’assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Sentenza Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?

In tema di videosorveglianza e tutela dei dati, il Garante della Privacy ha divulgato, lo scorso 5 dicembre 2020, le risposte alle domande più frequenti. È il primo documento informativo ufficiale successivo alla riforma europea sulla tutela dei dati personali (Linee guida 3/2019 dell’Edpb pubblicate il 29 gennaio 2020).

Proprietà privata.  L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?

Secondo il Garante ciò è possibile. Tuttavia, nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio. Inoltre, il Garante precisa che il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

Condominio. Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

Secondo il Garante è necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5 (garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza). In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.