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Del danno subito dall’acquirente di un immobile venduto da persona fallita risponde il notaio

Il notaio, avendo l’obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell’atto rogando, è responsabile del danno patito dall’acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Cassazione civile sez. III, 13/09/2023, n.26448 Fonte: Giustizia Civile Massimario 2023

Responsabilità della stazione appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore, la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante riguarda solo i casi in cui il contratto di appalto è ancora in corso con un’impresa solvibile, ma non si applica se il fallimento ha portato allo scioglimento del contratto. Il subappaltatore, dunque, è considerato un creditore concorsuale e non ha diritto alla prededuzione, ma ha diritto a essere soddisfatto nel rispetto delle regole di concorso dei creditori e degli ordini di prelazione. 
Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12477 Fonte: GenIA-L testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2024

L’accettazione della somma offerta dall’assicurazione non esclude il rimborso delle spese legali

In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti da incidente stradale, il Dpr 18 luglio 2006, n. 254, articolo 9, comma 2, emanato in attuazione del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209, articolo 150, comma 1, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore.
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26103 Fonte: Guida al diritto 2023, 42

Danno biologico e conseguenze della lesione alla salute

Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto:

› “Il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”.

› “Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme” medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”.

› “Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”.

› “Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.
Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27380 Fonte: Guida al diritto 2022, 37

Vendita immobile ed effetti purgativi dell’ipoteca

Nel sistema della legge fallimentare l’articolo 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione seconda del Capo sesto secondo le alternative indicate nell’articolo 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine. Mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’articolo 72, ultimo comma, legge fallimentare quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all’apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l’ipoteca gravante sull’immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente). Cassazione civile sez. un., 19/03/2024, n.7337

Natura provvedimento aggiudicazione immobile all’asta

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile del giudice delegato ha natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell’aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all’asta, con la conseguenza che tale provvedimento deve essere impugnato ai sensi dell’art. 26 l. fall. entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla sua conoscenza. Cassazione civile sez. I, 17/07/2008, n.19737

Immobile acquistato all’asta: c’è diritto di comproprietà sul cortile condominiale

«In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell’attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – funzionali all’uso comune (art. 1117 c.c.), qual è il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi. Tale presunzione può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all’aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell’immobile contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà del cortile».
Cass. civ., sez. II, ord., 16 gennaio 2024, n. 1615

Il creditore che dimostra che il canone di locazione è inferiore di almeno 1/3 del giusto prezzo può non rispettare la locazione

L’assegnatario dell’immobile deve rispettare il diritto del conduttore se il contratto di locazione è precedente alla trascrizione del pignoramento. Ai sensi dell’art. 2923, comma 3, c.c., l’acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall’obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo, oppure a quello risultante da precedenti locazioni; nello scrutinio del primo tra i due suddetti parametri, in particolare, il giudice ben può far ricorso a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, compresi le presunzioni, nonché gli elementi ricavabili dal raffronto del canone della locazione con quello di una successiva sublocazione del medesimo immobile.
Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n.23508

Sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario e la deroga al diritto di conseguire in natura la parte dei bene spettante al coerede

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 del codice civile, il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 del codice civile, trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 del codice civile, non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33480

Contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica e atto di aggiudicazione

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica, l’atto di aggiudicazione – che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto – rappresenta un atto di accertamento dell’avvenuta formazione dell’accordo in virtù dell’incontro della proposta dell’amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell’acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l’asta, con l’esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.
Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14592