I criteri dettati dall’art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997, nell’ambito della legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore, e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo.
Nei rapporti tra privati, invece, vige la disciplina dell’art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (ex multis, Cass. n. 6223/2002).
Ne consegue che «i parametri dettati dall’art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell’art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti».
Fonte: Dirittoegiustizia.it – Cass. civ., sez. II, ord., 31 luglio 2024, n. 21479